Art. 3.
(Controllo della zona contigua).

      1. Nella zona contigua è esercitato dalle autorità di polizia previste dalla legislazione vigente il potere di:

          a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione applicabili nel territorio, compreso il mare territoriale;

          b) punire le violazioni di cui alla lettera a) commesse sul territorio, compreso il mare territoriale.